Indennità di disoccupazione: da gennaio 2022 le cose cambiano, in meglio

Novità in arrivo per l’indennità di disoccupazione. Dal prossimo anno cambiano diverse cose sul beneficio. Ecco quali 

Diverse le novità sulla Naspi che arriveranno a partire dal prossimo anno. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASPI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Dal 2022 per accedere alla indennità di disoccupazione erogata dall’Inps i requisiti di accesso diventano meno stringenti e gli importi un po’ più alti, così da allargare la platea dei beneficiari della Naspi. Gli assegni diventano più consistenti per effetto della revisione del meccanismo di decalage sui pagamenti mensili, esattamente come accadrà per le pensioni.

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Dal 1° gennaio 2022, non sarà più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione, ma bisogna avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. Ad esso deve essere associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego. Cambia anche il sistema di calcolo della indennità Naspi: per chi ha fino a 54 anni di età il decalage scatterà a partire dal sesto mese di pagamento. Chi ha 55 o più anni al momento della richiesta, vedrà il decalage scattare dall’ottavo mese di fruizione dell’indennità.

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Chi ne ha diritto

Viene inoltre è esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non possono invece accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. L’indennità di disoccupazione NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito.

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