Bonus lavoro giovani, che cos’è e chi può usufruirne

Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus lavoro giovani: le novità per il 2021, come richiederlo e chi può usufruirne. 

I Bonus destinati alle aziende per incentivare le assunzioni di giovani con età non superiore a 35 anni non sono una novità. Anche nel 2020, il Bonus Lavoro giovani è rimasto attivo – nonostante la crisi innescata dalla pandemia. Per il 2021, la Legge di Bilancio ha introdotto delle novità e sono arrivate delle prime indicazioni operative da parte dell’Inps, che gestisce la misura. Innanzitutto, come già detto, il Bonus permette alle aziende di ottenere agevolazioni per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo favorendo da una parte i giovani e dall’altra le aziende, attraverso una diminuzione del costo del lavoro.

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I datori di lavoro che richiedono il bonus possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenziali che, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti. Con la Legge di Bilancio 2021, la decontribuzione diventa totale: si passa dal 50% previsto in precedenza al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con una durata massima di tre anni e fino ad un importo limite di 6.000 Euro l’anno ripartito su base mensile. I datori di lavoro privati che assumono in una sede ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna possono usufruire di un periodo di esonero contributivo di 4 anni ( contro i 3 di norma).

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Il bonus si applica anche:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001)
  • ai casi di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

    Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

  •  rapporti di apprendistato,
  • contratti di lavoro intermittente,
  • contratti di lavoro domestico,
  • contratti con personale con qualifica dirigenziale.

Chi può richiederlo 

Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e con un’età massima di 35 anni. Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non deve effettuare nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali. Possono richiederlo:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

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Chi non può richiederlo 

Sono invece esclusi:

  • amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Caratteristiche del bonus

Il bonus lavoro per under 36 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Oppure con il bonus per l’assunzione di beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012. La cumulabilità è prevista anche con l’Incentivo Lavoro dell’ANPAL.

Il bonus occupazione giovani non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Tra questi l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi, di cui all’articolo 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

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